Chi gestisce un bar, un ristorante o un locale con somministrazione al pubblico conosce bene il dehors: quella struttura, spesso in ferro e vetro, che amplia gli spazi esterni offrendo posti a sedere aggiuntivi. Una recente pronuncia del Consiglio di Stato torna su un tema che continua a generare dubbi tra gli operatori del settore: quando un dehors richiede il permesso di costruire?
Il principio di fondo: conta l’uso, non i materiali
Molti gestori pensano che una struttura facilmente smontabile — pannelli removibili, coperture in pvc, assenza di opere murarie — sia automaticamente esclusa dagli obblighi edilizi più stringenti. È un errore diffuso, e la giurisprudenza lo ha chiarito a più riprese.
Il concetto chiave è quello di precarietà funzionale: una struttura si considera precaria non in base a come è costruita, ma in base a perché e per quanto tempo viene utilizzata. Se un dehor risponde a un’esigenza contingente e limitata nel tempo — ad esempio un allestimento stagionale, smontato a fine estate — può rientrare tra gli interventi che non richiedono permesso di costruire.
Se invece la struttura resta installata stabilmente, tutto l’anno, e serve ad ampliare in modo permanente la capacità dell’attività, la sua natura cambia agli occhi della legge: diventa un ampliamento vero e proprio dell’immobile, indipendentemente dal fatto che sia realizzata con materiali leggeri o facilmente rimovibili.
Cosa dice la giurisprudenza
Negli anni, i tribunali amministrativi si sono pronunciati su diverse tipologie di dehors, tutte accomunate da un elemento: la stabilità dell’uso nel tempo. Sono stati qualificati come interventi soggetti a permesso di costruire strutture di dimensioni molto variabili — da circa 20 mq fino a quasi 200 mq — accomunate dal fatto di essere chiuse su più lati, dotate di coperture stabili, infissi, grondaie, e collegate funzionalmente all’attività commerciale che le utilizzava in modo continuativo.
Il dato dimensionale, da solo, non è mai stato l’elemento decisivo: anche strutture relativamente contenute sono state considerate nuove costruzioni quando il loro utilizzo si è protratto stabilmente nel tempo.
La sentenza del Consiglio di Stato (agosto 2026)
La sentenza n. 6617/2026 della V sezione del Consiglio di Stato conferma questo orientamento. I giudici hanno ribadito un principio ormai costante: la precarietà dell’opera non dipende né dalla natura dei materiali impiegati né dalla facilità con cui la struttura può essere rimossa, ma dalla sua destinazione funzionale.
In altre parole, un manufatto pensato per soddisfare esigenze permanenti — anche se tecnicamente smontabile in poche ore — non può beneficiare del regime semplificato previsto per le opere precarie. Ciò che rileva è l’effetto stabile che la struttura produce sul territorio e sull’organizzazione dell’attività economica.
Il caso concreto
Nel caso specifico esaminato dal Consiglio di Stato, si trattava di un dehor di circa 100 mq, installato da anni al servizio di un’attività di somministrazione. I giudici hanno ritenuto che:
- la superficie non fosse marginale rispetto all’organizzazione dell’attività, ma parte integrante della sua capacità ricettiva;
- l’assenza di temporaneità fosse evidente, trattandosi di una struttura presente da anni;
- di conseguenza, l’intervento dovesse essere qualificato come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5) del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).
Questo comporta l’obbligo del permesso di costruire, con tutte le conseguenze — anche sanzionatorie — che derivano dalla sua eventuale assenza.
Cosa significa in pratica per chi gestisce un’attività
Se il tuo locale ha (o sta valutando di installare) un dehors, ecco i punti da considerare prima di agire:
- Verifica la durata d’uso prevista: un allestimento stagionale, smontato regolarmente, è trattato diversamente da una struttura fissa tutto l’anno.
- Non fare affidamento solo sui materiali: una struttura leggera e removibile non è automaticamente esente da permessi, se l’uso è continuativo.
- Valuta l’impatto sulla capacità dell’attività: se il dehor amplia stabilmente i posti disponibili, è più probabile che venga qualificato come ampliamento edilizio.
- Regolarizza prima di eventuali controlli: le sanzioni per interventi realizzati senza permesso di costruire sono generalmente più onerose rispetto ai costi di una pratica edilizia preventiva.
In sintesi
L’orientamento giurisprudenziale, ora ulteriormente confermato dal Consiglio di Stato, è chiaro: la forma non conta quanto la sostanza. Un dehor destinato a un uso stabile e continuativo, che amplia in modo permanente la capacità di un’attività commerciale, richiede il permesso di costruire — a prescindere da quanto sia “facile” da smontare.
Per chi opera nel settore della ristorazione e somministrazione, la raccomandazione è chiara: meglio verificare preventivamente la propria posizione con un tecnico o un legale, piuttosto che scoprire in un secondo momento di essere in una situazione irregolare.



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